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Contenuto di due deleghe previste dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED II) adottata dall'Unione Europea (UE)

2023-02-21


Il secondo disegno di legge autorizzativo definisce una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei combustibili rinnovabili da fonti non biologiche.L'approccio tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra durante tutto il ciclo di vita dei combustibili, comprese le emissioni a monte, le emissioni associate all'ottenimento di elettricità dalla rete, alla lavorazione e al trasporto di questi combustibili al consumatore finale.Il metodo chiarisce anche i modi per coprodurre le emissioni di gas serra dall'idrogeno rinnovabile o dai suoi derivati ​​in impianti che producono combustibili fossili.

La Commissione europea afferma che RFNBO conterà per l'obiettivo di energia rinnovabile dell'UE solo se ridurrà le emissioni di gas serra di oltre il 70% rispetto ai combustibili fossili, lo stesso dello standard di idrogeno rinnovabile applicato alla produzione di biomassa.

Inoltre, sembra essere stato raggiunto un compromesso sull'opportunità di classificare gli idrocarburi a basso contenuto di idrocarburi (idrogeno prodotto da energia nucleare o possibilmente da combustibili fossili che possono essere catturati o stoccati di carbonio) come idrogeno rinnovabile, con una sentenza separata sui bassi idrocarburi entro la fine del 2024, secondo la nota della Commissione che accompagna il disegno di legge autorizzativo.Secondo la proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2024, l'UE stabilirà nella sua legge abilitante modalità di valutazione della riduzione delle emissioni di gas serra da combustibili a basse emissioni di carbonio.

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